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AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012/2013
SCADENZA PROROGATA AL 31/03/2013
PER PRENOTARE IL TUO CONTROLLO CHIAMA:
0942/47581 oppure 333/7849884
Chi deve presentare l’autocertificazione?
Ogni possessore di impianto termico di potenza inferiore o superiore a 35 kw (in genere le caldaie unifamiliari), tramite un manutentore abilitato, può effettuare l’autocertificazione del proprio impianto termico.
Per possessore di impianto termico si intende il proprietario o l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare. Nel caso di impianti centralizzati il responsabile è l’amministratore del condominio.
Sono assimilati a impianti termici anche gli scaldacqua unifamiliari a gas, i radiatori individuali e le stufe, se fissi, quando la somma delle loro potenze è maggiore o uguale a 15 kW.
Cosa fare per effettuare l’autocertificazione?
Per effettuare l’autocertificazione Caldaia Sicura ricordati di seguire semplici passi:
Richiedi l'intervento di un manutentore abilitato per il controllo del Tuo impianto termico entro il 31 Marzo 2013 (è consigliabile prenotare per tempo l’intervento), quest'ultimo oltre a rilasciarti l'allegato G (*) con analisi fumi (se necessaria) debitamentamente compilato, dovrà aggiornare il Tuo libretto di impianto sul lavoro svolto (se non ne possiedi uno fanne richiesta al manutentore).
ATTENZIONE: Cosa accade se si sceglie di non autocertificarsi?
Chi non effettua l’autocertificazione, implicitamente accetta l’ispezione diretta dell’impianto installato da parte dei verificatori sostenendo i costi relativi al proprio impianto.
La verifica da parte dei tecnici non esonera dall’obbligo di controllo da parte del manutentore che deve essere comunque effettuato.
Quindi ricordati di chiamare in ogni caso un manutentore abilitato per effettuare il controllo dell’impianto secondo le indicazioni fornite dall’installatore o dal costruttore del generatore di calore.
(*) L'allegato "G" costituisce, di fatto, oltre ad un rapporto di controllo tecnico, anche una sorta di "abilitazione" al funzionamento
in sicurezza dell'impianto termico; informando inoltre l'utente sulle condizioni di efficienza dell'impianto stesso. La sua errata o mancata compilazione, anche parziale, costituisce motivo di non accettazione al momento della consegna presso gli organi preposti.